Articolo 15
Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali
1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili,
c) stare in giudizio. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.
Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali
1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili,
c) stare in giudizio. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.