Articolo 15 - Accordo della Legge 14 gennaio 2013, n. 3
Articolo 14Articolo 16
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26 gennaio 2013
Articolo 15
Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili,
c) stare in giudizio. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.

Entrata in vigore il 26 gennaio 2013
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