Articolo 9 del Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338
Articolo 8Articolo 10
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10 ottobre 1989
Art. 9. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1989
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