Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301
Articolo 2
Versione
5 agosto 1975
Art. 1. Iscritti

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e' obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque di altra attivita' esercitata.
Entrata in vigore il 5 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente