Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
5 agosto 1975
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Versione
1 aprile 1978
Art. 8. Misura della pensione di vecchiaia

La pensione base di vecchiaia e' fissata in L. 1.300.000 annue in corrispondenza al minimo di venti anni di contribuzione ed e' aumentata del 5 per cento di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il ventesimo.
((La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente e' aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sara' liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni.
La liquidazione sara' fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sara' tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati))
Ai fini del versamento dei contributi, per anzianita' superiori alle minime indicate all'art. 7, le frazioni di anno inferiori ai centottanta giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori ai centottanta giorni vengono computate per un anno intero. Tale arrotondamento e' applicabile soltanto ai periodi di iscrizione obbligatoria.
L'importo annuo delle pensioni erogate dalla Cassa e' ripartito in tredici mensilita'.
Entrata in vigore il 1 aprile 1978
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