Articolo 45 del Regolamento del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683
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9 ottobre 1926

Art. 45.

La convocazione delle adunanze del Collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza della corte di appello e del tribunale almeno 15 giorni prima.

L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione. Trattandosi di elezioni, stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

Della convocazione e' data inoltre notizia, a cura della segreteria e per mezzo della posta, a ciascuno iscritto.

Entrata in vigore il 9 ottobre 1926
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