Art. 45.
La convocazione delle adunanze del Collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza della corte di appello e del tribunale almeno 15 giorni prima.
L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione. Trattandosi di elezioni, stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.
Della convocazione e' data inoltre notizia, a cura della segreteria e per mezzo della posta, a ciascuno iscritto.