Articolo 9 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 8Articolo 10
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27 maggio 2004
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29 novembre 2006
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24 settembre 2015
Art. 9. (Diritto di interpello) 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare ((al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) , esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. ((7)) 2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. medesimo.
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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