Articolo 12 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
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27 maggio 2004
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15 settembre 2020
Art. 12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali 1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. ((La diffida trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati)) .
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. ((In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione)) .
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, ((oppure in caso di rigetto del ricorso,)) il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) .
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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