2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. ((In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione)) .
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, ((oppure in caso di rigetto del ricorso,)) il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) .