Articolo 18 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 17Articolo 19
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27 maggio 2004
Art. 18. Risorse umane, finanziare e strumentali 1. L'idoneita' allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore il 27 maggio 2004
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