Articolo 10 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 maggio 2004
>
Versione
20 ottobre 2005
>
Versione
12 agosto 2006
>
Versione
1 maggio 2022
>
Versione
30 giugno 2022
>
Versione
29 ottobre 2024
>
Versione
28 dicembre 2024
Art. 10. Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva 1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalita' tecniche dallo stesso definite, ((la possibilita' di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalita' di verifica nelle attivita' di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonche' i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 11-14 ottobre 2005 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 2004 , nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalita' di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente