Articolo 5 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
Articolo 4Articolo 6
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Art. 5. Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza 1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all' articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. medesimo.
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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