Articolo 10 - Atto della Legge 29 febbraio 2012, n. 17
Articolo 9Articolo 11
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3 marzo 2012
ARTICOLO 10

Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TUE e al TFUE, e' cosi' modificato:
1) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:
"1. Il capitale della Banca e' di 233 247 390 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:";
b) tra le voci relative alla Romania e alla Slovacchia e' inserita la seguente:
"Croazia 854 400 000";
2) All'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione e' composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato membro e un amministratore e' designato dalla Commissione.
I Sostituti sono nominati per un periodo di' cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
- quattro sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
- un sostituto designato dalla Commissione.".

Entrata in vigore il 3 marzo 2012
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