Art. 6. 1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , l'imposta e' dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 , nonche' sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica ((, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attivita' di coltivazione di idrocarburi )) e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 , nonche' sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica ((, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attivita' di coltivazione di idrocarburi )) e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.