Articolo 36 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 35Articolo 37
Versione
14 febbraio 1934
Art. 36.

Nel caso preveduto nel comma settimo dell'articolo 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al Direttorio del sindacato della circoscrizione in cui il posto e' disponibile.

Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante gia' iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui e' disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato propria situazione riguardo all'obbligo della residenza termini dell' art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 .

Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell'art. 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578 , si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendo gia' iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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