Articolo 17 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 16Articolo 17 bis
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
22 luglio 2003
Art. 17.

La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami. ((10))

L'elenco e' depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.

A ciascun candidato ammesso agli esami e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove scritte.

--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Entrata in vigore il 22 luglio 2003
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