Articolo 58 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 57Articolo 59
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14 febbraio 1934
Art. 58.

Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e quelle dei capi I e II del presente titolo.

La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica.
Durante la sospensione il condannato e' privato dell'esercizio del patrocinio.

Per effetto della radiazione il condannato non puo' essere piu' iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell' art. 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , e del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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