Articolo 57 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 56Articolo 58
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14 febbraio 1934
Art. 57.

Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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