Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
La decisione del ricorso e' deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione. ((5))
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' art. 473 del codice di procedura penale .
E' in facolta' della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 febbraio 1972 n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 23/02/1972 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 , contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".