Articolo 26 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 febbraio 1934
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Versione
2 luglio 1988
Art. 26.

Le prova orale e' pubblica e deve durare non meno di 45 e non piu' di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ((secondo le norme indicate nell'articolo 17- bis)) e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame.
Entrata in vigore il 2 luglio 1988
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