Articolo 44 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 43Articolo 45
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14 febbraio 1934
Art. 44.

Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.


Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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