Art. 8. (Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni,
obblighi e sanzioni) 1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dagli artt. 4 e 5 e' comunicato all'operatore, all'Istituto e anche al Ministro, nel caso di iniziative da sottoporre al CIPI. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:
a) l'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie statali, regionali o comunitarie ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 81 del T.U.
n. 218/78 ed all' art. 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 ; b) l'obbligo a non distogliere dall'uso previsto - senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia - per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta. L'imprenditore dichiarera' con specifico atto in forma scritta la data di entrata in funzione dell'impianto (anche per reparti funzionalmente autonomi); la successiva verifica sara' effettuata in sede di accertamento previsto dall'art. 13. L'obbligo di cui al presente comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di riconversione approvato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 , in quanto applicabile; c) l'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218; d) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento all'operatore. Eventuali proroghe, per giustificati motivi, possono essere concesse dall'Agenzia per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi. Rimangono salvi gli eventuali maggiori termini previsti nel provvedimento adottato dall'Agenzia; e) l'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie. 2. In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la cui verifica e' effettuata dall'Agenzia con congrua periodicita' presso l'impianto, l'operatore e' tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'Istituto di credito da parte dell'Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell'operatore inadempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corrisposto dall'Agenzia all'Istituto. 3. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' comunicata dal Ministro per il Mezzogiorno al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 4. L'Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie emesso in difformita' alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni qualora non fossero osservate dall'operatore tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione. 5. L'operatore al di fuori dell'ipotesi prevista dall' art. 1, comma 9, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 389 , convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 , restituisce le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto previsto dal precedente comma 1.
obblighi e sanzioni) 1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dagli artt. 4 e 5 e' comunicato all'operatore, all'Istituto e anche al Ministro, nel caso di iniziative da sottoporre al CIPI. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:
a) l'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie statali, regionali o comunitarie ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 81 del T.U.
n. 218/78 ed all' art. 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 ; b) l'obbligo a non distogliere dall'uso previsto - senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia - per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta. L'imprenditore dichiarera' con specifico atto in forma scritta la data di entrata in funzione dell'impianto (anche per reparti funzionalmente autonomi); la successiva verifica sara' effettuata in sede di accertamento previsto dall'art. 13. L'obbligo di cui al presente comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di riconversione approvato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 , in quanto applicabile; c) l'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218; d) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento all'operatore. Eventuali proroghe, per giustificati motivi, possono essere concesse dall'Agenzia per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi. Rimangono salvi gli eventuali maggiori termini previsti nel provvedimento adottato dall'Agenzia; e) l'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie. 2. In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la cui verifica e' effettuata dall'Agenzia con congrua periodicita' presso l'impianto, l'operatore e' tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'Istituto di credito da parte dell'Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell'operatore inadempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corrisposto dall'Agenzia all'Istituto. 3. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' comunicata dal Ministro per il Mezzogiorno al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 4. L'Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie emesso in difformita' alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni qualora non fossero osservate dall'operatore tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione. 5. L'operatore al di fuori dell'ipotesi prevista dall' art. 1, comma 9, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 389 , convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 , restituisce le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto previsto dal precedente comma 1.