Articolo 16 del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
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Art. 16. (( (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). ))

(( 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignita' della loro posizione nel Corpo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.
3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2020.
10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e' compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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