Articolo 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 61 bisArticolo 60
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Art. 68. (( (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). )) (( 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell' articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso )) ((66)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53 , 59-bis , 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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