Articolo 84 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 83Articolo 85
Versione
23 novembre 1923
Art. 84.


La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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