Art. 84.
La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.
La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.
Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.