Articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 55Articolo 65
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Art. 56.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro. ((66))
(47)

--------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436 , nel modificare l' art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto, (con l'art. 30, comma 1, lettera n)) che "all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Entrata in vigore il 22 giugno 2022
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