Articolo 85 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
Articolo 84Articolo 86
Versione
23 novembre 1923
Art. 85.


Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.
Entrata in vigore il 23 novembre 1923
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