Art. 57.
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed il comitato regionale per i beni culturali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalla regione;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.