Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1942, n. 426
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 maggio 1942
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Versione
13 agosto 1999
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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