Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
[…] Tali finalita\' vengono perseguite mediante la particolare cura dello sport dilettantistico al quale e\' rivolta la prevalente attenzione del Comitato e delle Federazioni Sportive, le quali, ai sensi dell\'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426; sono organi periferici attraverso i quali si articola l\'organizzazione strutturale del C.O.N.I..
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