Art. 6.
I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono. ((26)) L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell' art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. ((26)) Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.
----------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 , ha disposto (con l'art.3) che " Il termine per il versamento dei contributi di cui all' art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono."
I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono. ((26)) L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell' art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. ((26)) Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.
----------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 , ha disposto (con l'art.3) che " Il termine per il versamento dei contributi di cui all' art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e' fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono."