Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 11Articolo 13
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2 ottobre 1957
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Versione
17 febbraio 1963
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Versione
24 dicembre 1967
Art. 12.
I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall' art. 5 e dal primo comma dell' art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 , nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394 , sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa sempreche' l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.
I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresi' agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennita' di disoccupazione, purche' nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purche' non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.(12) ((19)) Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso e' riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.
---------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " della norma contenuta nell' art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 , in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56 , lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione." ------------------ AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 , sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , ed in riferimento all'art. 76 della costituzione."
Entrata in vigore il 24 dicembre 1967
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