Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 ottobre 1957
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Versione
1 maggio 1969
Art. 3.
I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218 , nonche' quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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