Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
Articolo 38Articolo 40
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2 ottobre 1957
Art. 39.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , dell' art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 , e dell' art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , si considerano inabili le persone che, per grave inferiorita' fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1957
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