Articolo 8 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164
Articolo 7Articolo 9
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12 giugno 1999
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1 gennaio 2014
Art. 8. Requisiti soggettivi 1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della societa' richiedente, nonche' della societa' di servizi di cui intende avvalersi la medesima societa' richiedente, devono:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entita', ((alle disposizioni in materia contributiva e tributaria)) ;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 .
((d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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