Articolo 33 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
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30 giugno 2001
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Versione
24 ottobre 2001
Art. 33. Disposizioni per gli organismi pagatori 1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , come modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 , sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
5 (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
Entrata in vigore il 24 ottobre 2001
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