Articolo 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200
Articolo 1Articolo 3
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15 dicembre 2021
Art. 2. Disposizioni finali 1. L' articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 e' abrogato.
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 , cosi' recita:
«Art. 3 (Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva).- 1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.».
Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
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