Articolo 4 ter del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
Articolo 4 bisArticolo 4 quater
Versione
21 marzo 1993
Art. 4-ter. (( (Cumulo di contributi).))
(( 1. I contributi per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni , sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoriao comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodim diversi dallo stesso anno solare.
Entrata in vigore il 21 marzo 1993
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