Articolo 1 del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
Articolo 2
Versione
16 gennaio 1993
>
Versione
21 marzo 1993
>
Versione
26 novembre 2003
>
Versione
3 aprile 2007
Art. 1. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 ,CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 APRILE 2007, N.40 )) ((5a))

---------------

AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che a decorrere dalla data di cui al comma 8 , e' abrogato il presente articolo, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
Entrata in vigore il 3 aprile 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente