Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340
Articolo 22Articolo 24
Versione
19 luglio 1949
Art. 23.
La Gestione "Ina-Casa" conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprieta' di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.
Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione "Ina-Casa" stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.
Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalita' per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all' art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , che non siano a carico dei singoli alloggi, nonche' delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della Gestione "Ina-Casa".
Entrata in vigore il 19 luglio 1949
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