Articolo 94 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Articolo 93 bisArticolo 95
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29 febbraio 2024
Art. 94. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le impugnazioni proposte ((sino al 30 giugno 2024)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2024
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