Articolo 8 del Decreto 7 febbraio 2012, n. 25
Articolo 7Articolo 9
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23 marzo 2012
Art. 8. Pubblicita' delle apparecchiature 1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di pubblicita', nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura, i riferimenti alle prestazioni dell'apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale, quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.
2. Nessuna apparecchiatura puo' essere propagandata o venduta sotto la voce generica di "depuratore d'acqua", ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta.
Note all'art. 8:
Per il citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , vedasi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 23 marzo 2012
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