Articolo 21 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
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Art. 21. Amministrazione straordinaria 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . (5)
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravita'. (10)
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi , rinnovabile una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. (10) (11) (12) (14)
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.
((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 7, lettera e)) che le modifiche al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2006. --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l'art. 2, comma 390) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano gia' superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
------------ AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5 , e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni, (...) sono prorogati fino al 31 dicembre 2008." ------------ AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010." ------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 390) che "I termini di durata degli organi di cui all' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013". ------------ AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalita' e nei termini previsti nell' articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 , cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo".
Entrata in vigore il 31 luglio 2014
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