Articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Articolo 61Articolo 63
Versione
27 dicembre 1933
Art. 62.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la meta' dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente