Art. 62.
Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la meta' dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.
Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la meta' dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.