Articolo 3 del Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 dicembre 1992
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Versione
18 febbraio 1993
Art. 3. 1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 . I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile , sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.
2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'.
(( 2-bis. Nel caso di societa' controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attivita' relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, commi 1 , 2 e 3 , e all' articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.
2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.
2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento sara' corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da societa' controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure da societa' risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro )) 3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, e' quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1993
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