Articolo 15 della Legge 15 marzo 1997, n. 59
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1 aprile 1997
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14 maggio 2006
Art. 15. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159)) .
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 2006
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