Articolo 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
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28 dicembre 1978
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31 dicembre 1991
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9 ottobre 2010
Art. 36. (Termalismo terapeutico)

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonche' presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera t), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresi' la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1991, N. 412))
Le aziende termali gia' facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dall' articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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