Articolo 29 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Articolo 28Articolo 30 bis
Versione
19 settembre 2010
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Versione
17 ottobre 2012
Art. 29. Disposizioni attuative 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) ((del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)) .
Entrata in vigore il 17 ottobre 2012
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