Articolo 8 del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
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Art. 8. Gestione del veicolo fuori uso 1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e' possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'articolo 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attivita' di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita' dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantita' crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo ((212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA)) , al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 27 settembre 2020
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