Articolo 70 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 69Articolo 71
Versione
11 febbraio 1925

Art. 70.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:
1° propone al Ministro per l'economia nazionale le norme per
la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione;
2° dirige, coordina e sorveglia il funzionamento delle Casse
medesime e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi;

3° delibera la misura della quota dei contributi assicurativi
spettante al fondo nazionale per la disoccupazione;

4° anticipa le somme occorrenti al funzionamento delle predette
Casse per l'assicurazione contro la disoccupazione,
salvo successivo conguaglio;

5° sovviene col fondo nazionale le Casse suddette che non siano
in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri
dell'assicurazione;

6° amministra i servizi dell'assicurazione contro
la disoccupazione e propone l'impiego dei fondi al Consiglio
di amministrazione;

7° provvede al controllo della disoccupazione e al pagamento
dei sussidi;

8° provvede, ove occorra, alla istituzione dei corsi di
istruzione professionale e di pratica di laboratorio
a vantaggio dei disoccupati, ed assegna contributi agli Enti
previsti nel presente regolamento che esercitino
l'istruzione professionale;

9° delibera sulla concessione delle anticipazioni per
la esecuzione di lavori pubblici prevista dall' art. 16
del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 ;

10° delibera, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le
decisioni degli organi locali dell'assicurazione;

11° ordina la sospensione della corresponsione del sussidio,
qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

12° provvede alla istituzione di sezioni professionali presso
le Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione,
ne stabilisce la circoscrizione e ne disciplina
il funzionamento;

13° propone al Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale il riparto delle spese per gl'impiegati ed
in generale delle spese comuni al funzionamento degli
Istituti di previdenza e delle Casse provinciali o
interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione costituite presso i medesimi;

14° da' parere, agli effetti dell' art. 2, n. 10, del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , circa la compilazione
degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi;

15° da' parere, agli effetti del penultimo comma dell' articolo
2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione;

16° da' parere, agli effetti dell'ultimo comma dell' art. 2 del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , circa la dichiarazione
di obbligatorieta' dell'assicurazione per particolari categorie
di lavoratori agricoli;

17° da' parere, agli effetti del terzo comma dell'art. 3 del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , circa la compilazione
delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

18° da' parere, agli effetti dell'ultimo comma dell' art. 4 del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , circa le eventuali
modificazioni alla misura dei contributi;

19° da' parere, agli effetti dell' art. 5 del R. decreto
30 dicembre 1923, n. 3158 , circa le norme per la riscossione
dei contributi e per il versamento di essi;

20° determina le norme per la raccolta e la elaborazione delle
notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonche'
per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative
ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere
per il controllo e la revisione delle basi tecniche
dell'assicurazione;

21° esercita le altre funzioni previste dal R. decreto
30 dicembre 1923, n. 3158 , e dal presente regolamento, o
che gli vengano delegate dal Consiglio di amministrazione
della Cassa nazionale.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente