Articolo 55 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 54Articolo 56
Versione
11 febbraio 1925

Art. 55.

Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione dal godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati:

a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di
tale riposo, a norma delle disposizioni legislative
vigenti in materia;

b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi
dalla loro abituale occupazione per non piu' di due giorni.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente