Articolo 2 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 1Articolo 3
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11 febbraio 1925

Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le societa' cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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