Articolo 69 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 68Articolo 70
Versione
11 febbraio 1925

Art. 69.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale:

1° stabilisce, su proposta del Comitato speciale per
l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per
l'impiego dei fondi disponibili;

2° stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli
Istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni
con quelli delle Casse provinciali e interprovinciali di
assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli Istituti e
delle Casse suddette;

3° esercita le altre funzioni ad esso demandate dal Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare
il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro
la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite
dalla Cassa nazionale.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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