Art. 69.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale:
1° stabilisce, su proposta del Comitato speciale per
l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per
l'impiego dei fondi disponibili;
2° stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli
Istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni
con quelli delle Casse provinciali e interprovinciali di
assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli Istituti e
delle Casse suddette;
3° esercita le altre funzioni ad esso demandate dal Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare
il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro
la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite
dalla Cassa nazionale.